Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge trae origine da un analogo provvedimento che il proponente aveva già presentato nella XIV legislatura (atto Camera n. 2063), il cui testo, ora aggiornato, viene ripresentato.
      Le modifiche legislative che hanno ampliato le competenze degli organismi di rappresentanza dei militari, nonché il riordino strutturale delle Forze armate, che ha portato all'abolizione del servizio di leva e a rendere quindi professionale il servizio alle armi, rendono oltremodo necessario modificare radicalmente la rappresentanza dei militari, istituita con la legge n. 382 del 1978, che aveva come scopo principale l'introduzione di norme di principio sulla disciplina militare.
      Occorre, pertanto, approvare una legge che riguardi in modo esclusivo la tutela degli interessi del personale militare, che non può non essere che organica e sistematica.
      Dopo quasi trenta anni di attività, gli organismi di rappresentanza dei militari accusano momenti di stanchezza e di minore incisività, anche a causa di una insopportabile e intollerabile pressione della linea di comando, che tende inspiegabilmente a non farli funzionare.
      Le autorità militari non comprendono che con tale loro atteggiamento si sta favorendo la sindacalizzazione delle Forze armate, auspicata da settori sempre più crescenti dell'opinione pubblica, nella constatazione che a un personale professionista non si può più collegare un organismo di tutela dei propri interessi non professionale e, comunque, non gestito dal personale stesso.
      Questo contesto di minore funzionalità ha originato nel tempo una scarsa attenzione

 

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e una mancanza di fiducia del personale militare nei confronti della propria rappresentanza, vista, ormai, come un contenitore vuoto, privo di ogni efficace strumento operativo, in quanto non sorretto da una adeguata normativa, tale da consentire ai delegati di incidere concretamente sulla vita dei colleghi.
      I delegati sono guardati con sospetto e diffusa è l'opinione che coloro che tendono a candidarsi e a farsi eleggere sono per lo più mossi da interessi personali, quali l'ottenimento di un buon trasferimento, di un ottimo incarico, o la percezione di emolumenti straordinari, che talvolta vengono offerti con eccessiva disinvoltura, per rendere mansueto e docile lo strumento della rappresentanza.
      Questo atteggiamento «paternalistico» degli Stati maggiori militari, di fatto delegati dai Governi che si sono succeduti a «governare» la rappresentanza dei militari, ritenuta troppo irrequieta, senza comprenderne le ragioni, tende costantemente e pervicacemente a disconoscere l'esigenza di una adeguata riforma che riconosca nuovi e reali poteri e competenze agli organismi elettivi.
      Si è giunti persino a prorogare il mandato di quegli organismi di rappresentanza che meglio hanno saputo interpretare questo atteggiamento paternalistico, in dispregio della volontà della base, unica deputata, in un sistema democratico, qual è il nostro, a rinnovare la fiducia agli eletti.
      All'interno delle Forze armate si stanno profilando pericolose deviazioni, che è necessario interdire tempestivamente, riconoscendo soprattutto un effettivo potere di rappresentanza e di contrattazione alle strutture elettive dirette, che sono le uniche a poter impedire la divisione e il corporativismo. Esse consentono di correggere dal basso il deleterio processo di centralizzazione burocratica, e così attivare, come è avvenuto nelle organizzazioni sindacali, momenti di sinergia per fare crescere fiducia e partecipazione.
      Le Forze armate professionali devono avere negli organismi della rappresentanza dei militari una struttura che consenta loro di manifestare adeguate riflessioni di ordine politico-militare per rendersi più partecipi dello sviluppo democratico del Paese.
      Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si è inteso definire l'organismo della rappresentanza dei militari, innanzitutto collegandola direttamente ai soggetti fruenti, e cioè ai militari.
      La scelta della denominazione di questo organismo è fatta, innanzitutto, per evitare che in futuro il Parlamento, o qualsiasi organo di rango costituzionale, possa intervenire prolungando il mandato dei delegati, in tale modo sottraendo gli stessi al controllo democratico della base, unico soggetto per legge deputato a eleggere i propri rappresentanti (gli interventi del Parlamento tesi a fare rimanere in carica gli organismi di rappresentanza sono stati avvertiti dal personale come indebiti condizionamenti e ingerenze antidemocratiche); quindi, per sottrarla alle interferenze della linea di comando, ancora in possesso di strumenti atti a condizionarne il mandato.
      La rappresentanza dei militari è un organismo con funzioni a carattere generale, nel senso che esso non può esimersi dall'intervenire nelle vicende più significative delle Forze armate, nell'accezione più lata del termine, per curare innanzitutto gli interessi generali del personale e delle istituzioni militari.
      In tale veste, la rappresentanza dei militari può concorrere al rispetto delle norme costituzionali sull'equidistanza politica delle Forze armate.
      Tale esigenza si rende necessaria laddove si consideri che, essendosi consolidato nel nostro Paese il sistema bipolare, sempre più si manifesteranno atteggiamenti tesi a produrre interventi «politici» nelle Forze armate non prettamente istituzionali, così collocando in una posizione di parte le istituzioni militari, che invece, per dettato costituzionale, devono porsi al di fuori delle contese politiche, essendo ad esse attribuite la difesa e la sicurezza della Patria, in Italia e all'estero, nonché la salvaguardia dell'unità nazionale.
 

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      I vertici militari, essendo nominati dagli organi politici, sono portati a subire i condizionamenti dovuti a tali scelte.
      Si devono pertanto porre le premesse affinché un organismo interno, eletto con sistema democratico, possa intervenire democraticamente e secondo le modalità dettate dalla legge che qui si propone, per fare rispettare l'assoluta equidistanza politica dei militari.
      All'articolo 1 sono ribaditi i compiti della rappresentanza dei militari e i suoi limiti ed è esaltato il concetto della stretta relazione degli organismi, elettivi e autonomi, con le espressioni politiche dello Stato e territoriali. Ciò al fine di rendere gli organismi perfettamente inseriti nella vita socio-politica del Paese e conseguentemente di rendere visibile e trasparente ogni atteggiamento interno. Si dovrà, una volta per tutte, fare cessare inutili e perniciose polemiche sulla separazione dei Corpi militari dal contesto sociale generale, che in passato hanno fatto nascere il sospetto che essi agissero talvolta non per fini prettamente istituzionali.
      All'articolo 2 sono elencati gli organi della rappresentanza dei militari a livello centrale (COCER), che si articolano per sezioni, per comparti e per categorie.
      All'articolo 3 si prevede un solo organismo di rappresentanza a livello di base, costituito dai COBAR, poiché si ritiene esaurito il compito degli organismi intermedi, essendo divenuta superflua la loro attività.
      Nell'articolo 4 sono elencate le categorie del personale militare.
      All'articolo 5 si stabilisce che le attività contrattuali sono svolte in modo esclusivo dagli organismi di rappresentanza dei militari. Nella fase della contrattazione è specificato che le sezioni autonome del COCER interforze devono sentire i consigli di comparto e di categoria.
      Nell'articolo 6 sono elencate le materie di contrattazione.
      L'articolo 7 prevede le modalità di consultazione e di proposizione degli organismi di rappresentanza dei militari e le attività degli organismi politici a difesa delle loro competenze.
      All'articolo 8 sono elencate le competenze dei COBAR ed è escluso che le autorità militari possano stipulare accordi con enti esterni sulle materie di contrattazione.
      L'articolo 9 prevede la composizione dei COBAR, con la novità che il parere del consiglio di categoria è vincolante nelle materie che concernono specificatamente la categoria.
      All'articolo 10 sono elencate le modalità dell'elezione, prevedendo che ogni elettore esprime un voto, ed uno solo, a favore di ciascuna categoria.
      L'articolo 11 disciplina i casi di decadenza dal mandato e le modalità del voto di sfiducia nei confronti degli organismi di rappresentanza dei militari e dei singoli delegati.
      Dall'articolo 12 in poi, si riproduce il testo del citato atto Camera n. 2063 della XIV legislatura, i cui contenuti sono ancora pienamente attuali e coerenti con la disciplina fin qui illustrata.
 

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